L'operazione di cessione, in favore di una società a responsabilità limitata, di tutte le quote di partecipazione al capitale di una società di persone, seguita dallo scioglimento della società ceduta comporta la tassazione al valore normale dei beni assegnati al socio. L'operazione non dà luogo a risparmi d'imposta e non può quindi considerarsi elusiva.
Con i pareri nn. 14 e 15 del 12 aprile 2006 il comitato consultivo norme antielusive si è espresso con riguardo a un'operazione di compravendita di quote di una società di persone e il successivo scioglimento della società ceduta. Con le istanze presentate da una snc e da una S.r.l. si richiedeva il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di cessione di quote societarie seguita dallo scioglimento della società ceduta.
Trattasi, rileva il comitato, di due istanze per le quali sussiste una connessione oggettiva in quanto pur presentate separatamente da due diversi si riferiscono alla stessa fattispecie e che quindi vengono trattate unitariamente. Le due società svolgono la stessa attività di montaggio e assemblaggio di elettrodomestici per conto terzi, differenziandosi solamente per il tipo di elettrodomestico realizzato e impiegano complessivamente circa 70 dipendenti.
Poiché il materiale viene fornito direttamente dai committenti proprio la forza lavoro risulta essere il fattore produttivo più importante. A ciò si aggiunga che entrambe le società sono partecipate in parti uguali da tre soci persone fisiche. Due in sostanza sono le ragioni che inducono a riunire in capo a un'unica società le attività svolte dalla snc e dalla srl:
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evitare la duplicazione delle spese amministrative, quali la tenuta della contabilità, le consulenze, gli adempimenti formali e dichiarativi; |
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la gestione unitaria delle risorse umane: essendo i mercati dei committenti soggetti a una certa "stagionalità" la concentrazione della forza lavoro ne consentirebbe una maggiore flessibilità |
L'operazione prevede quindi la cessione alla srl della totalità delle quote detenute nella snc.
La cessione comporterebbe inoltre il necessario scioglimento della snc in quanto verrebbe meno la pluralità dei soci pluralità che non verrebbe ricostituita nel termine semestrale di cui all'art. 2272 c.c. Nel patrimonio delle due società coinvolte non sono iscriviti immobili o "beni significativamente plusvalenti", né perdite pregresse o riserve in sospensione d'imposta.
Non sono quindi presenti componenti positivi o negativi di reddito dal cui trasferimento i soci trarrebbero particolare vantaggio. A seguito della descritta operazione, rilegge nel parere, la "Y srl proseguirebbe, senza soluzione di continuità, l'attività d'impresa svolta dalla X snc, annullando la partecipazione nella suddetta società in nome collettivo e acquisendo direttamente i beni, a valori contabili, e i dipendenti della stessa".
Scioglimento delle società di persone |
L'art. 2272 c.c. individua cinque cause di scioglimento per le società di persone: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
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Assegnazione dei beni ai soci |
Secondo quanto stabilito dall'art. 85 Tuir. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni (…) assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. L'art. 86 specifica che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito se assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
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La norma antielusiva |
L'art. 37-bis del dpr n. 600/73 stabilisce l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
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I pareri nn. 14 e 15 del 12 aprile 2006 |
L'operazione di cessione, in favore di una società a responsabilità limitata, di tutte le quote di partecipazione al capitale di una società di persone, seguita dallo scioglimento della società ceduta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è da ritenersi non elusiva, in quanto, trovando piena applicazione le norme del Tuir che dispongono la tassazione al valore normale dei beni assegnati al socio a seguito dello scioglimento della propria società, la stessa non dà luogo a risparmi d'imposta.
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Le valide ragioni economiche |
Le valide ragioni economiche richieste dall'art. 37-bis sono:
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evitare la duplicazione delle spese amministrative, quali la tenuta della contabilità, le consulenze, gli adempimenti formali e dichiarativi; |
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la gestione unitaria delle risorse umane: essendo i mercati dei committenti soggetti a una certa «stagionalità» la concentrazione della forza lavoro ne consentirebbe una maggiore flessibilità. | |
Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette