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Rcauto, Privacy: ecco le nuove procedure

Il Garante della Privacy, dando seguito delle istanze dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ha autorizzato le compagnie di assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sull'uso dei dati personali in modo più agevole. L'informativa potrà essere resa in modo più efficace "una tantum".

L'assicurazione che stipula il contrattodovrà continuare a informare il cliente dell'uso che verrà fatto dei dati personali - per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati - ma potrà farlo meglio anche per conto di altri soggetti della "catena assicurativa" (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori).

I vari soggetti della "catena assicurativa" trattano diverse informazioni relative al contraente, raccolte presso l'assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l'assicurato. L'obiettivo è quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti e che gli utenti assicurati finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va burocratizzata.

Il Garante della Privacy, con questa autorizzazione, prosegue l'opera di semplificazione degli adempimenti in materia di privacy, da tempo avviata nei confronti degli operatori economici.

Le compagnie di assicurazione per avvalersidelle procedure semplificate dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le assicurazioni dovranno specificare anche gli altri soggetti della "catena assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato.
Un elenco aggiornato dei soggetti della "catena assicurativa" individuati nell'informativa deve essere reso disponibile sul sito web della compagnia assicuratrice in modo da rendere più agevole l'esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Inoltre, nell'informativa le compagnie dovranno indicare ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. marketing).

L'Autorità ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell'ambito della "catena assicurativa" senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono usare formulazioni non generiche in modo da permettere all'interessato di rendersi perfettamente conto dell'ampiezza della sua dichiarazione.

2007 - redattore: AG - helpconsumatori.it


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