Tutto sul contratto d'opera: lavoro autonomo disciplinato dagli arttt. 2222 e ss. Cc.. di attribuzione ad una persona di compiti specifici, determinati nel tempo e svolti con un'ampia autonomia esecutiva. Vediamo nel dettaglio.
I rapporti di lavoro autonomo possono rientrare, a seconda del loro oggetto e delle modalità di svolgimento delle prestazioni, in varie tipologie contrattuali: l'appalto, l'associazione in partecipazione, il mandato, l'agenzia-rappresentanza commerciale ed altre ancora.
Tra le molte formule adottabili rileva, nella prassi gestionale delle imprese industriali e di servizi, il contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c., in quanto particolarmente idoneo a regolamentare le ipotesi - piuttosto diffuse - di attribuzione ad una persona fisica di compiti specifici, determinati nel tempo e svolti con una ampia autonomia esecutiva.
Si consideri, a titolo esemplificativo, l'esigenza aziendale di incaricare occasionalmente un esperto di diritto societario, non professionista, della programmazione di un'operazione di fusione-scissione, ovvero la sopravvenuta necessità di richiedere ad un ex direttore del personale, non più alle dipendenze dell'impresa ma memore delle problematiche occupazionali e di inquadramento professionale ivi riscontrate, di predisporre una specifica pianificazione retributiva particolarmente complessa ed articolata. In queste ipotesi le caratteristiche dell'incarico assegnato e le conseguenti modalità attuative possono non integrare gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, bensì quelli del lavoro autonomo finalizzato all'esecuzione di un'opera o servizio.
Ciò a condizione che l'attività svolta sia conforme alla disciplina codicistica ovvero risulti prevalentemente personale, non assoggettata gerarchicamente a terzi, compensata da un semplice corrispettivo - non da un trattamento retributivo - e contraddistinta dalla responsabilità diretta del prestatore per eventuali vizi o difformità.
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