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Gli aspetti previdenziali delle collaborazioni occasionali
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Gli aspetti previdenziali delle collaborazioni occasionali

I lavoratori autonomi occasionali hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps quando, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, il loro reddito annuo supera i 5.000 euro. I contributi si calcolano applicando l'aliquota fissata per la gestione pensionistica dei commercianti ed aumenta dello 0,20% ogni anno fino a quando raggiungerà il limite massimo del 19%.

Secondo l'articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03, le collaborazioni occasionali sono le prestazioni di lavoro che:

non superano i 30 giorni lavorativi nel corso dell'anno solare;

non comportano la percezione di un compenso complessivamente superiore a 5mila euro.

I rapporti occasionali di lavoro autonomo si caratterizzano per lo svolgimento di un'attività nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione. Si tratta, quindi, di un rapporto in cui, una volta ottenuto il risultato stabilito, si esaurisce l'interesse di entrambe le parti.

I rapporti di lavoro non sono occasionali, invece, quando sono caratterizzati da un interesse durevole del prestatore di lavoro o del committente a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni, anche se non periodiche.

Aspetti fiscali
I proventi da lavoro autonomo occasionale costituiscono reddito diverso al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione - con applicazione del principio di cassa e della ritenuta d'acconto Irpef del 20 per cento. La certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo occasionale deve essere rilasciata dal committente - in forma libera - entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Aspetti previdenziali
I lavoratori autonomi occasionali hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps qualora, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, il loro reddito annuo superi i 5.000 euro.

Il lavoratore deve comunicare il superamento di questo limite al committente interessato, che successivamente provvederà al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate in più.

I lavoratori interessati devono richiedere l'iscrizione alla Gestione separata presentando un apposito modulo nel quale vanno indicati, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, i dati relativi all'attività svolta e al committente.

I contributi per i collaboratori si calcolano applicando all'imponibile contributivo (corrispondente all'imponibile fiscale) l'aliquota fissata per la gestione pensionistica dei commercianti e aumenta dello 0,20% ogni anno fino a quando raggiungerà il limite massimo del 19% (IVS):

Gestione pensionistica
Il pagamento del contributo alla Gestione separata comporta l'assicurazione obbligatoria per la pensione di vecchiaia, invalidità e ai superstiti. Pertanto, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:

1.

pensione di vecchiaia;

2.

assegno di invalidità;

3.

pensione di inabilità;

4.

pensione ai superstiti;

5.

pensione supplementare.

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, almeno 57 anni, e di contribuzione, almeno 5 anni di contributi effettivamente versati (sono esclusi i contributi figurativi). Se l'assicurato ha 40 anni di contributi si tiene invece conto di tutta la contribuzione, compresa quella figurativa. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene solo se è superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.

Assegno invalidità
Per avere diritto all'assegno il lavoratore deve avere:

un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo (invalidità al 66,6%);

un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità.

Pensione di inabilità
Per ottenere la pensione di inabilità gli assicurati devono avere:

un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%);

almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

Pensione superstiti
È una pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere:

di reversibilità , se il lavoratore deceduto era già titolare di pensione di vecchiaia o di inabilità;

indiretta, se il lavoratore non era, al momento del decesso, titolare di pensione.

La pensione spetta al coniuge e ai figli. In loro mancanza ai genitori o ai fratelli e sorelle.

Pensione supplementare
La pensione supplementare spetta nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore ad 1,2 volte la misura dell'assegno sociale.

Prestazioni non pensionistiche
I collaboratori che versano l'aliquota contributiva più alta beneficiano:

1.

dell'assegno per il nucleo familiare;

2.

della tutela della maternità e paternità;

3.

dell'indennità di malattia limitatamente.

Aspetti assicurativi
L'obbligo assicurativo Inail per gli infortuni sul lavoro non è obbligatorio per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Settembre 2006

a cura della redazione di Ipsoa Editore - tratto da "Gli aspetti previdenziali delle collaborazioni occasionali" di Nicola Sernia

Fonte: Azienda & Fisco - Quindicinale di attualita e pratica tributaria - Ipsoa Editore


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