I lavoratori autonomi occasionali hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps quando, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, il loro reddito annuo supera i 5.000 euro. I contributi si calcolano applicando l'aliquota fissata per la gestione pensionistica dei commercianti ed aumenta dello 0,20% ogni anno fino a quando raggiungerà il limite massimo del 19%.
Secondo l'articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/03, le collaborazioni occasionali sono le prestazioni di lavoro che:
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non superano i 30 giorni lavorativi nel corso dell'anno solare; |
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non comportano la percezione di un compenso complessivamente superiore a 5mila euro. |
I rapporti occasionali di lavoro autonomo si caratterizzano per lo svolgimento di un'attività nella completa autonomia circa il tempo e il modo della prestazione. Si tratta, quindi, di un rapporto in cui, una volta ottenuto il risultato stabilito, si esaurisce l'interesse di entrambe le parti.
I rapporti di lavoro non sono occasionali, invece, quando sono caratterizzati da un interesse durevole del prestatore di lavoro o del committente a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni, anche se non periodiche.
Aspetti fiscali
I proventi da lavoro autonomo occasionale costituiscono reddito diverso al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione - con applicazione del principio di cassa e della ritenuta d'acconto Irpef del 20 per cento. La certificazione delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo occasionale deve essere rilasciata dal committente - in forma libera - entro il 15 marzo dell'anno successivo.
Aspetti previdenziali
I lavoratori autonomi occasionali hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata dell'Inps qualora, a fronte di uno o più rapporti di lavoro, il loro reddito annuo superi i 5.000 euro.
Il lavoratore deve comunicare il superamento di questo limite al committente interessato, che successivamente provvederà al versamento dei contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate in più.
I lavoratori interessati devono richiedere l'iscrizione alla Gestione separata presentando un apposito modulo nel quale vanno indicati, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, i dati relativi all'attività svolta e al committente.
I contributi per i collaboratori si calcolano applicando all'imponibile contributivo (corrispondente all'imponibile fiscale) l'aliquota fissata per la gestione pensionistica dei commercianti e aumenta dello 0,20% ogni anno fino a quando raggiungerà il limite massimo del 19% (IVS):
Gestione pensionistica
Il pagamento del contributo alla Gestione separata comporta l'assicurazione obbligatoria per la pensione di vecchiaia, invalidità e ai superstiti. Pertanto, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:
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1. |
pensione di vecchiaia; |
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assegno di invalidità; |
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pensione di inabilità; |
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4. |
pensione ai superstiti; |
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pensione supplementare. |
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, almeno 57 anni, e di contribuzione, almeno 5 anni di contributi effettivamente versati (sono esclusi i contributi figurativi). Se l'assicurato ha 40 anni di contributi si tiene invece conto di tutta la contribuzione, compresa quella figurativa. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene solo se è superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
Assegno invalidità
Per avere diritto all'assegno il lavoratore deve avere:
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un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo (invalidità al 66,6%); |
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un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) di cui almeno tre (156 contributi settimanali) versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di assegno di invalidità. |
Pensione di inabilità
Per ottenere la pensione di inabilità gli assicurati devono avere:
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un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi un'assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%); |
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almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione. |
Pensione superstiti
È una pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere:
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di reversibilità , se il lavoratore deceduto era già titolare di pensione di vecchiaia o di inabilità; |
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indiretta, se il lavoratore non era, al momento del decesso, titolare di pensione. |
La pensione spetta al coniuge e ai figli. In loro mancanza ai genitori o ai fratelli e sorelle.
Pensione supplementare
La pensione supplementare spetta nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore ad 1,2 volte la misura dell'assegno sociale.
Prestazioni non pensionistiche
I collaboratori che versano l'aliquota contributiva più alta beneficiano:
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1. |
dell'assegno per il nucleo familiare; |
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della tutela della maternità e paternità; |
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3. |
dell'indennità di malattia limitatamente. |
Aspetti assicurativi
L'obbligo assicurativo Inail per gli infortuni sul lavoro non è obbligatorio per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Settembre 2006
a cura della redazione di Ipsoa Editore - tratto da "Gli aspetti previdenziali delle collaborazioni occasionali" di Nicola Sernia
Fonte: Azienda & Fisco - Quindicinale di attualita e pratica tributaria - Ipsoa Editore