Per le imprese che assumono lavoratori iscritti alle "liste di mobilità" sono previsti interessanti agevolazioni fiscali. Quali adempimenti devono attuare per beneficiarne?
L'art. 8 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 prevede forti sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono disoccupati iscritti nelle c.d. "liste di mobilità ".
In questi elenchi possono essere inserite solo alcune categorie di lavoratori, tra cui: gli operai, gli impiegati ed i quadri licenziati individualmente o collettivamente per riduzione di personale o cessazione di attività.
In particolare la ricollocazione di questi lavoratori è agevolata con due modalità .
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una temporanea riduzione delle contribuzione previdenziale a carico azienda, che risulta corrispondere solo alla misura fissa settimanale prevista; |
2. |
per ogni mese di lavoro, il rimborso diretto al datore di lavoro di un importo pari al 50% dell'indennità di mobilità (l'erogazione riconosciuta dall'Inps al personale licenziato collettivamente avente una anzianità di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ai sensi degli artt. 7 e 16 comma 1 della legge n. 223 del 23 luglio 1991) che il disoccupato, assunto a tempo pieno e indeterminato dalla lista, cessa di percepire. |
Cosa deve fare il datore di lavoro per fruire di tali sgravi?
Il datore di lavoro deve innanzitutto accertarsi dell'avvenuta iscrizione in lista di mobilità , che il lavoratore licenziato non percettore dell'indennità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 deve avere chiesto autonomamente al competente Centro per l'impiego e può quindi esibire la relativa documentazione.
Dopo avere verificato l'iscrizione in lista di mobilità, il datore può procedere all'assunzione, che deve poi comunicare alla competente sede Inps entro 5 giorni, inoltrando in allegato fotocopia del modulo trasmesso al Centro per l'impiego.
Altri trattamenti agevolati
Alcuni rilevanti benefici contributivi sono concessi anche alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori non iscritti in lista di mobilità ma appartenenti a categorie svantaggiate, la cui ricollocazione è considerata meritevole di agevolazioni. In particolare si considerano due casi.
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assunzione a tempo indeterminato di personale in Cigs straordinaria da 24 mesi o disoccupato da almeno 24 mesi |
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assunzione di lavoratori in Cigs straordinaria. |
L'articolo in .pdf le esamina insieme alle diverse procedure che il datore di lavoro deve attuare in particolari situazioni che possono prospettarsi in caso di assunzione di lavoratori in mobilità.
Ottobre 2006
autore: Stefano Malandrini
Fonte: Diritto & Pratica del lavoro - Settimanale di amministrazione e gestione del personale - Ipsoa Editore