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La donazione d'azienda

La donazione d'azienda è una delle modalità mediante le quali è possibile trasferire un'azienda da un soggetto ad un altro. Viene normalmente utilizzata per trasferire le imprese individuali a figli o altri familiari quando si è ancora in vita.

Con la donazione, il passaggio generazionale della proprietà aziendale, solitamente ai familiari dell'imprenditore, avviene in modo opportunamente concordato dalle parti, senza l'incertezza dell'eventuale successione per causa di morte.

La problematica del passaggio generazionale dell'impresa è stata recepita dal Legislatore fiscale accordando alla donazione d'azienda esenzioni e agevolazioni non inferiori a quelle riconosciute per il trasferimento d'azienda per causa di morte. Come indicato di seguito, infatti, è stato previsto uno specifico regime agevolativo di neutralità fiscale.

La donazione
La donazione è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.).

Come per la successione, anche gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad imposta sulle donazioni ma, a differenza delle successioni, per le donazioni occorre effettuare una distinzione basata sul rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario.

Per gli atti a titolo gratuito l'esenzione dell'imposizione indiretta (imposte di registro, ipotecaria e catastale) spetta solo nell'ipotesi in cui i beneficiari siano:

il coniuge;

i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote);

gli altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).

La disciplina agevolativa, che prevede l'esenzione da imposizione, non si applica quando il beneficiario:

è il convivente;

sono cognati e suoceri;

sono generi e nuore.

La donazione d'azienda
La donazione d'azienda, soprattutto con riferimento ad imprese individuali, ha assunto nel tempo un ruolo determinante per la pianificazione del passaggio generazionale dell'impresa.

La donazione d'azienda, in particolare, è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, trasferendole la proprietà dell'azienda o di un ramo di essa.

Tale contratto consensuale, a titolo gratuito, importa una diminuzione patrimoniale per il soggetto donante, senza riceve un corrispondente vantaggio quale corrispettivo, e si perfeziona con il semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti in sede di atto notarile, senza che occorra la materiale consegna del bene che ne è oggetto.

Con la donazione d'azienda si ha quindi un trasferimento dell'azienda quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.) e richiede, per assumere validità, l'atto pubblico, pena la nullità; per l'atto di donazione è inoltre richiesta la presenza irrinunciabile dei testimoni (art. 48 legge n. 89/1913 sull'ordinamento del notariato).

Come per gli atti a titolo gratuito aventi a oggetto beni mobili e immobili, in caso di donazione d'azienda, o di un ramo di essa, non è più dovuta l'imposta sulle donazioni, come già indicato in precedenza. Sono tuttavia assoggettate alle imposte indirette normalmente applicate sulle cessioni a titolo oneroso le donazioni verso soggetti diversi dai parenti entro il quarto grado.

Anche ai fini delle imposte dirette per le operazioni di trasferimento d'azienda a titolo gratuito, indipendentemente dal grado di parentela esistente tra donante e beneficiario e a condizione che si prosegua l'attività d'impresa, è previsto un trattamento agevolativo.

In passato la donazione dell'azienda costituiva un presupposto per la realizzazione in capo al donante delle plusvalenze latenti nei singoli elementi costituenti l'azienda. Dal 1° gennaio 1997, invece, è stato introdotto un regime di neutralità fiscale delle donazioni d'azienda. In un primo momento, l'esenzione era stata limitata ai casi in cui il donatario fosse un familiare. In seguito è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime di neutralità fiscale della donazione di azienda, estendendolo anche ai casi in cui i beneficiari non appartengano al nucleo familiare del donante.

Le imposte sui redditi
Come indicato in precedenza la donazione dell'azienda non fa emergere reddito soggetto a tassazione in capo al donante, a condizione che i valori contabili dei beni che compongono l'azienda restino invariati rispetto a quelli che avevano in capo all'imprenditore donante (passaggio a valori contabili). Il regime di neutralità fiscale si esplica, quindi, nella possibilità per il donante di trasferire un complesso aziendale senza che questo comporti in capo al medesimo la realizzazione delle plusvalenze imponibili latenti nei beni che compongono l'azienda.

Le uniche due condizioni richieste per l'applicabilità della neutralità fiscale dell'operazione di donazione dell'azienda sono:

che il donatario assuma l'azienda ai medesimi valori fiscali;

che ci sia la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte di tutti i beneficiari della donazione.

Le imposte indirette
L'imposta sulle donazioni non é più dovuta nel caso in cui la liberalità sia diretta al coniuge, ai discendenti in linea retta o agli altri parenti fino al quarto grado.

Rimane invece l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nel caso in cui la donazione d'azienda sia effettuata in favore di persone diverse dai familiari sopra indicati; l'imposta di registro andrà applicata sul valore aziendale che eccede l'importo di 180.759,91 euro.

Se l'azienda trasferita ha tra le attività beni immobili, inoltre, devono essere corrisposte anche le imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettivamente del 2% e 1% sul valore degli immobili.

Ai fini Iva, la prosecuzione dell'impresa da parte dei beneficiari della donazione comporta una continuità tra l'attività esercitata dall'imprenditore donante e quella dei donatari, che devono assolvere nei termini ordinari tutti gli adempimenti connessi alle operazioni effettuate sia dal donante, che da essi stessi.

La comunicazione della donazione
La comunicazione presso il Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la società/impresa donata dovrà essere effettuata a cura del notaio rogante.

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di donazione, i beneficiari del trasferimento devono presentare all'Agenzia delle Entrate, presso un qualsiasi ufficio locale, la «dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva», ai sensi dell'art. 35, D.P.R. 26 otttobre 1972, n. 633.

Nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Nelle ipotesi invece di donazione di ramo d'azienda in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto.

Le dichiarazioni fiscali
Il donatario che prosegue l'attività d'impresa deve indicare nella propria dichiarazione il reddito derivante da tale attività conseguito dopo l'atto di donazione; il donante indicherà invece il reddito conseguito nel periodo antecedente la donazione.

La dichiarazione Iva
In materia di Iva, ai fini della presentazione della dichiarazione Iva relativamente all'anno in cui è avvenuta la donazione, occorre distinguere il caso in cui l'operazione abbia comportato per il donante l'estinzione dalla qualifica di imprenditore dal caso opposto.

Donazione con perdita di qualifica di imprenditore
In caso di perdita della qualifica di imprenditore, la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata effettuata la donazione deve essere presentata unicamente dal donatario.

Donazione senza perdita di qualifica di imprenditore
Se la donazione non ha comportato per il donante la perdita della qualifica di imprenditore (donazione di un ramo d'azienda) la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui è stata effettuata la donazione deve essere presentata:

dal beneficiario della donazione, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva. Il donante, nell'anno in cui è avvenuta la donazione, deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate relative alle attività non trasferite;

da ciascuna delle parti coinvolte nell'operazione, se non c'è stata cessione del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

Dichiarazione Iva relativa al periodo precedente a quello in cui è stata effettuata la donazione
Con riferimento, invece, alla dichiarazione Iva relativa all'anno precedente alla donazione (ad esempio, donazione avvenuta nel 2006, dichiarazione Iva 2006 relativa al 2005), poiché l'attività per l'intero anno è stata svolta dal donante, si possono verificare le seguenti ipotesi:

nel caso in cui il donante perde la qualifica di imprenditore, il donatario deve presentare per l'anno 2005 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del donante, sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo;

nell'ipotesi, invece, di trasformazione non comportante la cessazione dell'impresa in capo al donante, ciascuna delle persone coinvolte deve presentare la propria dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Ottobre 2006

a cura della redazione di Ipsoa Editore - tratto da "La donazione d'azienda" di Roberta Aiolfi

Fonte: PMI - Il mensile della piccola e media impresa - Ipsoa Editore


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